STATUTO DELLA SOCIETA’ OPTOMETRICA ITALIANA – S.OPT.I. 1995
Art. 1 – Nome e Registrazione
Viene costituita una associazione denominata Società Optometrica Italiana (SOPTI).
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede presso il domicilio della segreteria.
Art. 3 – Scopo
La Società, che è apartitica, non sindacale e non ha scopo di lucro, ha carattere nazionale ed esplica la sua attività su tutto il territorio dello Stato Italiano e della Comunità Europea. Ha lo scopo di: promuovere lo sviluppo e la conoscenza della scienza optometrica; favorire la differenziazione funzionale delle attività dell’optometria e dell’ottico; facilitare lo scambio di idee tra gli optometristi, ottici e, in generale, studiosi della scienza della visione; favorire l’istituzione di norme di comportamento ed etica professionale tramite un codice deontologico.
Art. 4 – Oggetto sociale
Per raggiungere tali scopi essa potrà: organizzare convegni ed altre manifestazioni, stimolare, mediante premi e borse di studio, attività di ricerca nel campo della scienza della visione, allacciare rapporti con altre associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quelle per cui l’associazione è nata, organizzare attività di tipo formativo, didattico, culturale, ricreativo, sanitario; pubblicare riviste o altri materiali inerenti allo scopo sociale. A tale fine, l’associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendano sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’associazione è nata. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l’associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5 – Soci
Sono soci dell’associazione i soci fondatori, i soci ordinari, soci studenti e i soci onorari. I soci fondatori sono coloro i quali hanno fondato l’Associazione. Possono diventare soci tutti i cultori della scienza della visione, in particolare optometristi, ottici, psicologi, medici e fisici, ortottisti. Possono essere iscritti, in apposita sezione, gli studenti aventi meno di 25 anni. L’ adesione all’associazione per studenti entro i 25 anni è gratuita. Possono essere iscritti, in apposita sezione, coloro con qualifica di optometrista. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; essa non comporta obblighi di finanziamento, o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originale, ma è comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori a fondo perduto, che in nessun caso danno luogo ad altri diritti di partecipazione, né a quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né a rimborsi di quanto versato al fondo sociale. Su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Soci onorari eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza della visione. La nomina a socio onorario viene votata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi. Gli aspiranti soci devono inviare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che in merito delibera a maggioranza. Chiunque aderisca all’Associazione può poi recedere in qualsiasi momento notificando tale volontà (il recesso avrà effetto dal mese successivo a quello notifica). Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota da versare all’atto dell’adesione e la quota annuale che i soci dovranno versare entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio sociale di ogni anno. La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e mancato rispetto delle norme del codice di condotta.
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibere vincolano gli associati, anche i non intervenuti, o i dissenzienti. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario ed ogni due anni per l’elezione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni, qualora ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei soci. L’avviso di convocazione deve venire comunicato ai soci in forma scritta o con altri metodi che la tecnologia renda possibili, almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea e deve contenere i riferimenti del giorno e l’ora della riunione, il luogo e l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti, o rappresentati, almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, o rappresentati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, fungerà da Presidente il membro più anziano del Consiglio Direttivo. Possono partecipare all’Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammessa la rappresentanza per delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea: approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei revisori, delinea gli indirizzi generali delle attività dell’associazione, delibera sulle modifiche al presente statuto, approva eventuali regolamenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame.
Art. 7 – Composizione del Consiglio Direttivo
La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, eletti dall’Assemblea, che vengono eletti tra i soci con votazione a scrutinio segreto. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo eleggono, a scrutinio segreto, al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un segretario aggiunto ed un tesoriere (il segretario può svolgere anche quest’ultima funzione). In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentrano nell’ordine i soci che nelle votazioni effettuate hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. Alla scadenza del mandato biennale, non è consentita la immediata rielezione del Presidente.
Art. 8 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri e, comunque, non meno di una volta all’anno. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.
Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la sola limitazione delle materie che la legge dello Stato e lo statuto CONFERISCONO all’esclusiva competenza dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce le date delle assemblee; dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione: determina l’importo della tassa d’iscrizione e delle quote annuali di associazione; emana eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea; amministra il patrimonio sociale; delibera sulle richieste di adesione all’associazione. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di informare i soci sul proprio operato. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare dai processi verbali a disposizione degli associati. Tutte le cariche hanno carattere onorario e sono accettate a titolo gratuito, esse hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione. Il Presidente rappresenta la Società nei confronti di terzi e in giudizio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione, su direttive dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; egli/ELLA presiede l’assemblea, sorveglia il buon andamento dell’associazione e l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli/ELLA coadiuva il Presidente e il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive; egli/ELLA cura la tenuta del libro dei verbali e del libro dei soci. Il Segretario aggiunto sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell’associazione.
Art. 10 – Adesioni
La Società, su delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad associazioni, società ed organismi italiani, o stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
Art. 11 – Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà della Società a qualsiasi titolo, da erogazioni, lasciti, donazioni da parte di enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione. Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che contribuisca ad aumentare l’attivo sociale (tra cui redditi derivanti dal suo patrimoni, introiti realizzati nello svolgimento della sua attività). L’esercizio inizia il 1 Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo. I rendiconti sono a disposizione presso la sede nei 15 giorni che precedono l’Assemblea. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.
Art. 12 – Collegio dei Revisori dei conti
L’Assemblea nomina tra i soci un Collegio composto da tre membri che durano in carica due anni e possono essere rieletti. L’incarico è incompatibile con cariche nel Consiglio Direttivo. I revisori possono partecipare alle adunanze dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nel quale non hanno diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e danno parere sui rendiconti. I revisori dei conti curano la tenuta del libro dei revisori dei conti.
Art. 13 – Modifiche dello Statuto
Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ consentita la votazione per procedura telematica.
Art. 14 – Scioglimento della Società
Lo scioglimento della Società deve essere deliberato da almeno due terzi dei soci. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo eventualmente istituito dalla legge.
Art. 15 – Clausola compromissoria e disposizioni finali
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione, o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità, dando luogo a un arbitrato rituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti e in mancanza di accordo vi provvederà su richiesta il Presidente dell’Associazione, ovvero il Presidente del Tribunale presso cui si trova la sede.
Art. 16 – Altre disposizioni
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in vigore.