Optometria legittima nella legalità
Recente sentenza della Corte di Cassazione relativa all’esercizio abusivo della professione medica.
Nell’articolo pubblicato nel mese di luglio u.s. – http://www.sopti.it/soi-optometrista-non-sedicente-qualificato-e-con-buone-norme/ – ribadivamo che l’esercizio dell’attività optometrica è libero e lecito ma non eravamo volutamente entrati nel merito della questione specifica esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione (il seguente articolo approfondiva ulteriormente la questione tecnica dell’ambliopia http://www.sopti.it/sopti-risponde-ai-propri-associati/ ).
Oggi, stante la pubblicazione della motivazione a fondamento del dispositivo emesso dalla Corte di Cassazione in data 23.06.2016, riteniamo doveroso evidenziare come tale sentenza si inserisce nel solco tracciato dalle precedenti statuizioni della Suprema Corte, le quali valutavano la pratica optometrica “pratica lecita e legittima” purché l’esercizio della stessa non sia invasiva del campo riservato per legge alla professione medica e alle altre professioni sanitarie.
Anche tale recente sentenza della Corte di Cassazione rimarca quindi quali siano i confini che l’optometrista è tenuto a rispettare a tutela della salute pubblica.
Non si tratta pertanto – come alcuni hanno inteso interpretare – di una sentenza che delegittimi la professione optometrica ma, al contrario, di una sentenza che ne ribadisce la liceità e legittimità a condizione che l’esercizio della stessa avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti. Inoltre, la sentenza ribadisce la differenza di intervento tra ottico e optometrista (come già ripetutamente determinato).
SOPTI da sempre sostiene e diffonde, con il sostegno dei propri associati, la buona pratica optometrica, basata sulle evidenze scientifiche, censurando qualsivoglia esercizio della professione optometrica che non sia rispettoso dei canoni di legalità sanciti dall’ordinamento giuridico e che non sia ispirato ai canoni di prudenza, diligenza e responsabilità.
CD SOPTI