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  • Il consenso sull’ambito optometrico

Il consenso sull’ambito optometrico

  • Pubblicato da SOPTI
  • Categorie Editoriali
  • Data 21 Febbraio 2017
  • Commenti 3 commenti
logo SOPTI

 – Il punto di vista SOPTI – 

Nell’art.3 del nostro statuto, che compie 22 anni quest’anno, è scritto che lo scopo della Società Optometrica Italiana è favorire la differenziazione funzionale delle attività dell’optometrista e dell’ottico. Proviamo a motivare questo articolo partendo, non dalla figura professionale di optometrista, ma dall’optometria come professione e scienza. L’optometria esiste, svolge la sua attività nel campo dell’ottica fisiologica, della refrazione oculare (anche delle lenti a contatto) e della rieducazione visiva. L’optometria è una professione tecnico-sanitaria non medica, fondata su conoscenze fisiche e biologiche. Ha come obiettivo il trattamento dei difetti visivi con mezzi ottico-fisici e, in genere, il miglioramento della funzione visiva con tecniche non mediche, escludendo cioè l’uso di farmaci e di interventi chirurgici. E’ regolarmente praticata da diverse migliaia di professionisti ed è anche riconosciuta, sia dal punto di vista giurisprudenziale1 che fiscale. A questo proposito, esiste un codice ATECO, proprio di un’attività economica, che la identifica2, come “altri servizi di assistenza sanitaria 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti non classificate altrimenti – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività (…) nel campo dell’optometria (…)” 

L’optometrista può fornire – purché abbia conseguito abilitazione di ottico –  autonomamente l’ausilio ottico, poiché la fornitura dell’ausilio ottico, sia esso occhiale, lente a contatto o sistema per ipovisione, richiede un adattamento diretto sulla persona e una verifica dell’efficacia e della sicurezza, per una riduzione dei rischi3.

Veniamo all’Ottico: è figura professionale già normata4, con ruolo e competenze ben definiti. In Italia è professionista abilitato ad esercitare un’attività sanitaria che riguarda la misura di una parte della refrazione (miopia e presbiopia) e la scelta, l’approntamento e la fornitura del mezzo correttivo. Nella maggior parte dei paesi in cui si pratica l’optometria, questa è differenziata nelle responsabilità dall’ottica, anche se nessuno nega che abbiano comuni radici culturali e storiche5,6,7,8 .

La Suprema Corte di Cassazione, interessandosi alle nostre figure professionali, distingue nettamente l’ottico dall’optometrista e non utilizza mai la dicitura di ottico optometrista.

Questo è un ulteriore fatto, concreto e importante, che separa i due nomi ed i relativi ambiti. Questo bisogna ribadire oggi, altrimenti si rischia la banalizzazione di ogni singola individualità.

Chi sostiene che non ci sia differenza tra la responsabilità dell’ottico e quella dell’optometrista, non ha

da www.optometria.it

osservato come funziona in Europa e nel resto del mondo, non ha letto delle evoluzioni del mercato e delle esigenze pubbliche9,10, non ha fatto caso alla richiesta di riduzione di costi sociali e di accesso ad un’assistenza visiva efficace e non confondente secondo criteri già più volte espressi, non ha, insomma, alcuna partecipazione allo sviluppo equilibrato e sostenibile con al centro il cittadino, come richiede la nostra società.

Così dovrebbe funzionare anche in Italia, affidando responsabilità optometrica all’ottico che ha qualifica di optometrista, seguendo il percorso che diversi Ministeri della Repubblica Italiana, agendo in conformità alle Direttive Europee rispetto alle professioni non regolamentate, hanno indicato più volte: “…che sia chiaro il percorso di formazione e che non ci siano conflitti di interesse”.

Proviamo dunque a disciplinare l’attività dell’optometrista, migliorandone le competenze e sottoponendolo ad aggiornamento e a regime sotto codice deontologico, inquadrato in un Registro pubblico di Competenze in Optometria, con un consenso il più largo e condiviso possibile. 

Una Certificazione delle Competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione di una professione, diplomi o laurea, ma integra tali strumenti svolgendo una funzione di orientamento aggiornato di competenze e qualifiche e disciplina professionale. La certificazione delle competenze optometriche migliorerebbe l’assistenza primaria alla tutela della visione, esattamente ciò che è richiesto dall’evoluzione del nostro sistema sociale, riducendo i costi per lo Stato e migliorando la qualità di vita.

Le caratteristiche fondamentali che dovrebbe avere un registro sono chiaramente indicate nella disciplina delle professioni non regolamentate10.

Vorremmo che l’optometrista a cui si rivolge la persona per ricevere un servizio ed un ausilio ottico per il quale è certificato, fosse professionista aggiornato e competente, responsabile e con attenzione interdisciplinare secondo le normative vigenti. L’optometrista deve informare e operare in collaborazione con le altre figure professionali della visione, oculisti e altre specialità sanitarie, senza alcuna invasione di ambiti professionali, mai in diagnosi o terapia medica e sempre all’interno di procedure di buona pratica sulla base di evidenze scientifiche aggiornate e consuetudini diffuse.

Obiettivo di SOPTI è il sostegno tecnico-scientifico su una professione in evoluzione ovunque, ma bloccata giurisprudenzialmente in Italia. Ci auguriamo di rispondere a quella parte di optometristi  che non teme di educare, tutelare e collaborare, tutte cose che hanno permesso il cambiamento e il miglioramento dei livelli assistenziali negli altri paesi dove si esercitano le due professioni con uguale dignità, ma differenti responsabilità.

E non lo diciamo solo noi, lo recitano tutti i segnali socio economici e di sviluppo della tutela della visione. Chi si dovrà occupare di rispondere a queste esigenze?

referenze

  1. http://www.sopti.it/chi-siamo/optometria-sintesi-di-giurisprudenza/
  2. http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=Q86.90.29
  3. http://ape.agenas.it/documenti/provider/REGIO_DECRETO_31maggio1928.pdf
  4. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_521_allegato.pdf
  5. http://www.sopti.it/differenziazione-ottico-e-optometrista/
  6. http://www.contactlensjournal.com/article/S13670484(09)000502/pdf
  7. http://wco.beeblu.co.uk/webwhy/viewer.html 7. http://www.worldoptometry.org/
  8. http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2088
  9.  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2088_allegato.pdf (pag 17)
  10. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg

 

Tag:optometria, sopti

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    3 Commenti

  1. Carminantonio Tedesco
    21 Febbraio 2017
    Accedi per rispondere

    L’optometrista non è un paramedico ne un tecnico é un PROFESSIONISTA che si occupa dell’efficienza visiva in funzione delle richieste op erazionali dell’individuo in considerazione sia dell’età anagrafica che di quella evoluzionale.

  2. Sergio Cappa
    23 Febbraio 2017
    Accedi per rispondere

    …bravi…sulle consolari romane veniva posto un cippo ogni milia passum dal Foro ad indicare la via alle Legioni…era un punto fermo che segnava una conquista ed evitava equivoci…riprendiamo la tradizione…

  3. pietro gheller
    2 Marzo 2017
    Accedi per rispondere

    Sostengo pienamente questa crescita di identità. Uso spesso una citazione che ampiamente potete trovare in rete: ” ai nostri pazienti non interra quanto tu sappia fintantochè non ti preoccupi di loro”. La stesura di un consenso obbliga professionista e utente ad un confronto sui ruoli e sulle responsabilità, in quel preciso momento il titolo dottore, il titolo optometria, il titolo SCOMPARE, ci sono due persone che si relazionano dove uno dei due ha la responsabilità della CURA e l’altro ha la responsabilità della cogestione per la soluzione del suo problema. Questa è la nostra abilitazione non titoli di dottori o leggi varie. BRAVA SOPTI

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