
Chi ha una Laurea in Ottica e Optometria può fare l’esame di Stato, ma non è chiaro a cosa serva se l’esame non riguarda ottica o optometria.
Il Decreto Interministeriale n. 609/2025, di recente pubblicazione, definisce le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per la professione di fisico, coinvolgendo automaticamente i laureati in Ottica e Optometria delle classi L-30 e LM-17. Tale decreto impone a questi ultimi un impianto normativo che non rispecchia le loro specifiche competenze professionali. La Legge Lorenzin del 2017 aveva inizialmente previsto un collegamento tra queste classi e l’Ordine dei Chimici e dei Fisici, ma l’attuale sistema si rivela incoerente e privo di chiarezza.
La Federazione Nazionale Fisici e Chimici (FNCF) stessa riconosce l’esistenza di un vuoto normativo e sollecita il governo a definire le competenze professionali, che avrebbero dovuto essere stabilite prima dell’istituzione dell’esame. L’abilitazione, così concepita, risulta essere un titolo privo di sostanza, un contenitore vuoto che lo Stato presenta come un progresso trascurando l’elemento fondamentale: il perimetro professionale, ovvero le competenze specifiche richieste.
Il contenuto dell’esame evidenzia ulteriormente la contraddizione. La sezione B, che si rivolge direttamente ai laureati in Ottica e Optometria (Classe L-30), elimina l’optometria dal panorama disciplinare e relega l’ottica a un mero riferimento alla strumentazione. Il programma d’esame si concentra su acustica, fenomeni fisici generali ed efficienza energetica, delineando un profilo professionale che non corrisponde in alcun modo alla realtà lavorativa dell’optometrista. Lo Stato, pertanto, obbliga un’intera categoria professionale a sostenere un esame basato su competenze non possedute e non necessarie, imponendo un percorso formativo che tradisce completamente la preparazione accademica acquisita.
Analogamente, la classe LM-17 non prevede alcuna menzione di ottica e optometria: un’abilitazione teoricamente “di settore” che ignora il settore stesso. Il risultato è un dispositivo normativo scollegato dalla pratica professionale, dalla didattica universitaria e dal buon senso.
In questo contesto di incertezza normativa emerge la figura dell’ottico, che beneficia di una regolamentazione chiara e di competenze formalmente riconosciute. L’Ordine, al contrario, attraverso documenti interni tenta di ampliare il proprio ambito professionale su aree già occupate da professioni regolamentate o in fase di riconoscimento, generando sovrapposizioni che contribuiscono alla complessità del quadro normativo. In sostanza, l’Ordine rivendica competenze non esplicitamente assegnate dalla legge e che interessano settori già presidiati da altre professioni, incrementando la confusione e compromettendo la trasparenza del sistema professionale.
Il risultato di tale approccio è un dispositivo normativo che non garantisce un’adeguata tutela: non tutela i fisici, non tutela gli optometristi, non tutela gli ottici e, soprattutto, non tutela i cittadini. Si tratta di un sistema fondato su definizioni lacunose, scelte non ponderate e un pericoloso abuso di sovrapposizioni normative.
In definitiva, si pone la seguente domanda: il fisico laureato in optometria, abilitato alla professione di fisico dopo il superamento dell’esame di Stato, potrà esercitare le attività di competenza dell’ottico?
CD SOPTI 12/12/2025



