Alcuni estratti da sentenze di Cassazione:
Corte Suprema di Cassazione, Udienza pubblica dell’11 aprile 2001; 42895/2001 ruolo generale, numero sentenza 595, Presidente Dr. Pasquale Trojano
Optometria: annullamento della condanna per esercizio abusivo della professione medica
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Il ricorrente “svolgerebbe la professione di optometrista, vale a dire di addetto alla misurazione della vista, attività il cui esercizio – in mancanza di una regolamentazione specifica – deve ritenersi libero, senza che si applichino i limiti previsti invece dalla legge per l’attività dell’ottico.
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Va precisato, infatti, che l’attività di misurazione della vista, effettuata dall’optometrista non può essere confusa con l’attività propria dell’ottico.
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Come si è detto la figura di optometrista non può essere sovrapposta a quella dell’ottico.
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Si tratta, soprattutto, di un’attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio – allo stato attuale della normativa – deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista, e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente.
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Come rilevato da questa Corte Suprema nella già citata pronunzia n, 9089 del 1995, in una fattispecie del tutto analoga alla presente, “… L’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a comprendere nella riserva loro spettante, attività, solo analoghe, complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle professioni protette.”
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Come già affermato da questa Corte nella precedente pronuncia n. 9089 del 1995, la sfera di attività professionale consentita all’optometrista non deve essere definita con riferimento, in negativo a quella consentita all’ottico … Di conseguenza non può considerarsi preclusa all’optometrista l’attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere – senza preventiva ricetta medica – occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell’ottico – anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia, ed afachia.”
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Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, 3 aprile 1995 – Sentenza n. 781 – Reg. gen. n. 37467/94 Presidente Dott. Giorgio Buogo
Optometria: annullamento della condanna per esercizio abusivo della professione medica
L’evoluzione scientifica e tecnologica determinano sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo per una dilatazione degli ambiti delle categorie professionali riconosciute, fino a ricomprendere, nella riserva loro spettante, attività soltanto analoghe, complementari, parallele e ausiliarie rispetto alle professioni protette. L’eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice, e men che meno da quello penale, con la prescrizione di regole generali od astratte (omissis). L’attività professionale di optometrista (quale che sia in concreto il contenuto che la caratterizza) è indubbiamente un’attività nuova sorta a seguito dello sviluppo tecnologico. È evidente che essa non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione dell’attività dell’ottico. Tuttavia non è la prima volta che il giudice è costretto a prendere atto di tale carenza di regolamentazione da parte del legislatore (omissis).
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Corte di appello di Bari, Sezione prima penale, 28 febbraio 1996 – Sentenza n. 3496, Presidente Dott. Vincenzo Schiraldi
Optometria: insussistenza di reato di esercizio abusivo della professione medica
L’analisi visiva, l’autorefrattometria, la campimetria, la pneumotonometria, il visual training e il biofeedback sono attività che, essendo ausiliarie e funzionali all’espletamento della professione di medico oculista, non invadono il campo a tale professione riservato.
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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione prima bis, 10 giugno 1996 – Sentenza n. 1736/96, Presidente Dott. Luigi Tosti
Mancato riconoscimento della laurea in optometria conseguita in un paese estero: respinto il ricorso
Il mancato riconoscimento del diploma di laurea in optometria è stato giustificato dal Ministero della Sanità sulla base della circostanza che il suddetto titolo non rientra tra quelli previsti dall’art. 1 della legge 8 settembre 1984 n. 752 ed inoltre dalla circostanza che nell’ordinamento italiano non è, allo stato, regolamentata la figura di optometrista. (omissis) Per completezza di esame il Collegio non può esimersi dal rappresentare che la mancata previsione della disciplina della professione di optometrista costituisce, allo stato, una lacuna del sistema ordinamentale che regolamenta le professioni sanitarie, a cui il legislatore dovrà al più presto porre rimedio elaborando una normativa che tenga conto delle legittime aspirazioni dei soggetti interessati. La censurata omissione, tuttavia, non configura, allo stato, violazione di legge, il che inibisce a questo giudice di legittimità di accogliere la subordinata richiesta dei ricorrenti di formale dichiarazione di illegittimità del comportamento omissivo. Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti i motivi per compensare tra la parti le spese di giudizio.