6 buoni motivi per associarti a SOPTI
Polizza di tutela legale, esclusiva per i soci, estesa a tutte le attività dell’optometria
Sconto eventi SOPTI per congressi e corsi di aggiornamento
Area privata sito con ampia raccolta di articoli scientifici aggiornati e libretti di istruzione lenti a contatto
Tavolo TiOptO con iscrizione al Registro in Optometria e in Ottica e condivisione di codici di condotta e buone pratiche
Documenti per gli associati con raccomandazioni di buona pratica, informative di tutela, codice di condotta e altro
** http://www.dirittoegiustizia.it/news/14/0000083367/La_Legge_Gelli_e_in_Gazzetta_Ufficiale.html
** http://www.sopti.it/assicurazione-professionale/
In merito alla normativa in vigore dal 1 Aprile 2017, ci sembra doveroso informarvi che da tale data è obbligatorio per tutte le professioni sanitarie, attenersi ad un protocollo Scientifico e stipulare un’adeguata polizza assicurativa.
SOPTI è pronta a questa nuova esigenza. Da tempo infatti ci adoperiamo alla realizzazione di un protocollo scientifico comune che, insieme alle polizze di responsabilità civile e penale, tuteli il professionista ed il paziente.
Si riporta di seguito alcuni estratti della legge che ci riguardano:
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
(GU n.64 del 1732017)
Vigente al: 01\04\2017
Art. 5
Buone pratiche clinico\assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico\scientifiche. (…) In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico\assistenziali.
Responsabilita’ penale dell’esercente la professione sanitaria
Dopo l’articolo 590\quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590\sexies (Responsabilita’ colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico\assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Art. 10
Obbligo di assicurazione
- Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1\bis, del decretoฉ\legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, ( …)
- Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero\professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto\legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto\legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. (ovvero obbligo di assicurazione RC professionale).
le attività di SOPTI 2023
La Società Optometrica Italiana SOPTI è un’associazione tecnico scientifica
istituita per promuovere lo sviluppo e la conoscenza della cultura optometrica
7/8 MAGGIO 2023
“Procedure e Tecniche di buona pratica optometrica”
Congresso Nazionale 2023 – RIMINI
09/10 GIUGNO
“BUONA PRATICA IN REFRAZIONE ED OSSERVAZIONE DEI SEGNI”
RIMINI
22 SETTEMBRE
“LA GESTIONE DI BASE DELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE”
assieme ad AILAC
CATANIA
20 OTTOBRE
”DALL’ANALISI VISIVA ALLA RELAZIONE IN OPTOMETRIA”
2° Ed.
PADOVA
09/10 GIUGNO
“BUONA PRATICA IN REFRAZIONE ED OSSERVAZIONE DEI SEGNI”