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Nasce il Registro Italiano degli Operatori di Contattologia
Allo scopo di facilitare il riconoscimento tecnico professionale degli esperti che esercitano nell’ambito della contattologia e per sostenerne la formazione professionale, SOptI promuove la nascita del RIOC (Registro Italiano degli Operatori di Contattologia*) e indica le linee guida per coloro che intendono iscriversi.
RIOC: l'unione fa la forza!
Un Registro Nazionale per rendere formali i contenuti della pratica contattologica, attraverso linee guida comuni a tutti gli operatori del settore, è una concreta necessità per dare ulteriore significato e credibilità alla contattologia in Italia.
Un iter comune, uniformato con rigore nei modi, ma arricchito dall’unicità della persona, per dare valore di disciplina scientifica alla nostra importante professione; una formazione diretta alle esigenze quotidiane, attenta alla ricerca, sensibile all’evoluzione tecnologica per garantire una presenza continua e capace.
Questo ed altro si propone RIOC, come un marchio di origine controllata, crescere gli standard di qualità del professionista per dare valore al prodotto: la contattologia. Quindi in sintesi: “l’unione professionale fa la forza!”
… Ti aspettiamo!
Perché nasce il RIOC?
Il Registro Italiano degli Operatori di Contattologia nasce in virtù del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1048 Ruzzante e abb., recante istituzione dell'Attestato di Competenza e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate; che la normativa comunitaria in materia, in particolare le direttive comunitarie 89/48/CE e 92/51/CE, nonché la nuova direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE disciplinano il reciproco riconoscimento dei titoli.
La nuova proposta di legge è stata licenziata in via definitiva dalla X Commissione Permanente (Attività Produttive) della Camera dei Deputati e ha già avuto parere positivo dalle commissioni: Affari Costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche Comunitarie. Ci auguriamo che nella prossima legislatura tale legge trovi la sua realtà istituzionale. Vi proponiamo alcuni stralci della legge:
all'articolo 2,
comma 1 - Che istituisce l'Attestato di Competenza, "con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione" -
all'articolo 3,
2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi - definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi di certificazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 - necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:
a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;
d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;
e) le modalità di aggiornamento professionale.
All'articolo4.
a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;
b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;
c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'Associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività.
d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.
Linee guida del Registro Nazionale*
Codice Deontologico: vengono segnalate le modalità di comportamento nei confronti del portatore di lenti a contatto (consenso informato), nei confronti dei medici e specificamente medici-oculisti (refertazione e presentazione dei dati), nei confronti dei colleghi (rispetto per professionalità e specificità professionali).
Documentazione: rilasciare al termine di un'applicazione la certificazione di conformità (anche se questa non è obbligatoria), un manuale per l'uso delle lenti a contatto e la loro manutenzione, un consenso informato sui rischi all'uso delle lenti a contatto e sui comportamenti e controlli da seguire per evitarli. Polizza Assicurativa RC (responsabilità civile): tutela da RC per l'attività della contattologia con contratto, che includa almeno: scelta, determinazione, applicazione ed eventuali reazioni secondarie postume fino ad 1 anno 24h. su 24h. in Italia e all'estero. I massimali devono essere congrui ai potenziali rischi della pratica contattologica.
Rispettare uno standard minimo qualitativo nell'esercizio dell'attività di contattologia: l'iscritto dovrà rispettare una procedura applicativa minima stabilita dal Registro, al fine di garantire la qualità tecnico-professionale nello svolgimento della sua pratica professionale.
Tutela della privacy: trattando dati personali sensibili, si richiede che l'iscritto disponga di sistema protetto per l'accesso ai dati di contattologia.
*Le linee guida complete e la modulistica inerente sono a disposizione degli appartenenti al Registro.